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Principi fondamentali
Il Comune di Lisciano Niccone è un ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Art.3 Elementi distintivi dell'Ente
Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. La sua vocazione autonomistica ha origini antiche risalenti al XVII secolo epoca in cui la comunità reclamo ed ottenne gli "Statuti Liscianesi" che codificavano gli indirizzi politici ed economici nell'interesse della popolazione locale. Segni distintivi del Comune sono lo stemma ed il gonfalone. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile e sociale e la partecipazione alle scelte politiche locali, comprensoriali, provinciali, regionali e nazionali. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione e dello Stato.
L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati, secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre finalità di trasparenza e semplificazione. Il Comune promuove rapporti di collaborazione e scambio con le altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Il Comune ha sede legale nella Casa Comunale. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, il Presidente del Consiglio Comunale autorizza riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni in altra sede. Sia gli organi che le commissioni, previa adozione di apposita disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
Il Comune garantisce pari opportunità agli uomini ed alle donne: a) nella composizione delle commissioni consultive interne e in quelle di concorso; b) assicura la pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. E' riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma. E' garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente; i regolamenti comunali assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.
Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma.
Art. 8 Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
Il Comune di Lisciano Niccone, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuove la cooperazione fra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorire le attività conformi al presente articolo di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
Art 10 Sviluppo della persona umana
Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.
Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia. Il Comune concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulla esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa; concorre altresì alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di benessere sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazione di volontariato.
Il Comune, per rendere effettivo il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione, concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto lo limitano e predispone piani adeguati di assistenza scolastica.
Il Comune riconosce nel suo patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura locale, tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Art. 14 Valori culturali e sportivi
Il Comune riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promovendo strutture ed iniziative idonee anche attraverso la pro-loco. Il Comune favorisce altresì l'associazionismo.
Art. 15 Obiettivi sociali ed economici
Il Comune assume quale principale obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico locale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione, adottando le misure necessarie a promuovere investimenti pubblici e privati a fini produttivi ed occupazionali, incentivando la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e mirando al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito.
Art. 16 Diritti del contribuente
I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie si uniformano ai principi in materia di statuto dei diritti del contribuente fissati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212.
Art. 17 Aggregazione sociale e familiare
Il Comune promuove e adotta tutte le iniziative necessarie e tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti. Concorre anche a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero e a favorire l'integrazione dell'immigrato con la popolazione locale. Il comune garantisce parità di trattamento nella partecipazione alla vita pubblica comunale allo straniero regolarmente soggiornante ed ai cittadini di stati membri dell'Unione Europea.
Il Comune promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana. Provvede alla difesa del suolo, del paesaggio, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, in special modo dei prodotti del bosco e sottobosco, dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico ed archivistico locale.
Il Comune considera la proprietà diretto-coltivatrice singola o associata come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura, sostiene con adeguate politiche di intervento il settore agricolo per l'elevazione delle condizioni di vita di tali lavoratori. Il Comune promuove e sostiene forme di associazionismo e cooperazione; riconosce altresì il valore e l'importanza della piccola impresa: industriale, artigianale e commerciale. Il Comune riconosce l'importante funzione dell'attività artigiana e ne promuove lo sviluppo, tutela l'artigianato locale e ne mantiene viva la tradizione.
Il Comune promuove il turismo come godimento umano nell'ambiente storico e naturale locale; predispone, in base agli strumenti legislativi regionali e statali, l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera ed agrituristica favorendo a tal fine il recupero edilizio sia pubblico che privato.
Il Comune concorre, con altri Enti, a favorire la realizzazione del diritto alla prima casa per tutti i cittadini. Favorisce anche a tal fine il recupero delle strutture abitative, rurali e non, abbandonate, promuovendo l'accesso dei privati a forme di finanziamento pubblico.
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo I
Consiglio Comunale
Art. 22 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Al Sindaco in qualità di Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione, direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, IV comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ad esclusione dei candidati a sindaco eletti consiglieri comunali. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi: - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e relative variazioni - regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare
b) atti di programmazione: - programmi - piani finanziari - relazioni previsionali e programmatiche - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale, nei casi espressamente previsti dalla legge - conti consuntivi
c) atti di decentramento: - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale: - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle dotazioni organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti: - convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia - accordi di programma - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) atti relativi a spese pluriennali: - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permute, concessioni ed appalti: - acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza: - atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza - assunzione diretta di pubblici servizi - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria - concessioni di pubblici servizi - affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi: - atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari: - contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina: - definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge - nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta
n) atti elettorali e politico - amministrativi: - esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti - surrogazione dei consiglieri - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia - nomina della commissione elettorale comunale - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) atti di indirizzo e controllo - ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Art. 23 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri, sono regolati dalla legge. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, ed il nominativo del Vice Sindaco, dallo stesso nominato. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche, mediante l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, i quali nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 comma 2 del D. Lgs 18 agosto 200 n. 267.
Art. 24 Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna viene computato;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è trasmessa al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;
c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati: - n. 7 Consiglieri per le sedute di prima convocazione; - n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione ed il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbano essere trattate in apertura o chiusura della seduta. In pendenza dell'approvazione del regolamento del consiglio nonché nei casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista: a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti; b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
Art. 25 Sessioni del Consiglio
Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge: a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77; c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 26 Esercizio della potestà regolamentare
Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma. I regolamenti disciplinanti le entrate, comprese quelle tributarie, sono emanati nel rispetto dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446
Art. 27 Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 28 Costituzione di commissioni speciali
Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, nel suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato, rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri componenti la commissione. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.
Art. 29 Indirizzi per le nomine e le designazioni
Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
CAPO II
Giunta e Sindaco
Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'insediamento del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune di Lisciano Niccone e di agire per il bene di tutti cittadini". Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 31 Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dai regolamenti. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali. Il sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, nei casi di emergenze connesse al traffico, all'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, conferisce le funzioni di Direttore Generale e gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Sindaco indice i referendum comunali. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente, anche extragiudiziaria, quando essa non sia stata conferita ad un dipendente avente funzioni dirigenziali nonché quando essa implichi la rappresentanza politica dell'ente. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art. 32 Dimissioni del Sindaco
Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, eccetto per quanto concerne la sostituzione del Sindaco nell'espletamento delle sue funzioni di Presidente del Consiglio Comunale 2 Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, e gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce; il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di seguire tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000, al fine di effettuare un contenimento della spesa, attraverso regolamenti organizzativi è possibile attribuire ai componenti della Giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale a condizione che si riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti. La verifica del permanere delle condizioni di difficoltà dotazionale e finanziaria giustificanti tale attribuzione va effettuata annualmente.
Art. 36 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale
La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, compreso il Vice Sindaco. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale; possono essere nominati Assessori anche i consiglieri comunali; gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali o tecnico-amministrative; la carica di Assessore non e' incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 38 Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.
Art. 39 Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 40 Cessazione dalla carica di Assessore
Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 41 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e depositata presso la segreteria, che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari,entro le 24 ore successive. La convocazione del Consiglio, per la discussione della mozione, deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Il Sindaco e la Giunta cessano immediatamente dalla carica dopo l'approvazione della mozione di sfiducia. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e proposte
Art. 42 Partecipazione dei cittadini
Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) assemblee e consultazioni sulle principali scelte; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi; c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti conseguenti. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
Art. 45 Norme di valorizzazione
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale su base di quartiere o di frazione garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento. 2. I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento del decentramento e della partecipazione che contiene, tra l'altro, norme dirette a:
a) limitare la partecipazione alle entità associative costituite per iscritto il cui Statuto sia ispirato ai principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
b) precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a finalità corporative o utilitaristiche personali;
c) indicare il riferimento istituzionale delle libere associazioni;
d) costituire organismi a livello comunale e per settore di pubblici interessi generali, aventi finalità consultive per gli amministratori ed i dirigenti del settore, composte dai rappresentanti legali delle associazioni annesse alla partecipazione ed aventi finalità proprie rientranti nel settore;
e) prevedere che tali organismi, che prendono la denominazione di "consulte", assumano quale metodo di lavoro quello della contemporanea doppia convocazione, per riservare la prima all'illustrazione delle questioni e la seconda alla discussione e formulazione dei pareri;
f) garantire l'autoconvocazione delle consulte sulla base di richiesta proveniente da oltre il 3O% dei membri;
g) individuare i centri comunali di partecipazione nelle seguenti frazioni:
- San Martino; - Crocicchie; - Pian di Marte; - Gosparini;
h) dotare ciascun centro di uno o più locali, se disponibili. L'assemblea è preceduta da pubblici avvisi affissi a cura dei promotori, i quali provvederanno a fare pervenire al Sindaco i voti e le proposte democraticamente assunte con l'indicazione del numero dei partecipanti, dei votanti e il risultato delle votazioni;
i) la previsione nel bilancio comunale di un capitolo di spesa con cui fronteggiare gli oneri relativi.
Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 30 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
CAPO II
Referendum
Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il quindici per cento del corpo elettorale; b) il Consiglio comunale. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 48 Disciplina del Referendum
Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. In particolare il regolamento deve prevedere: a) i requisiti di ammissibilità; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalità organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f ) le modalità di attuazione.
Art. 49 Effetti del Referendum
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se nella votazione è favorevole la maggioranza dei voti validamente espressi. Non è richiesto alcun quorum, relativamente alla percentuale degli aventi diritto di voto che effettivamente partecipino al referendum, per la validità della votazione. Se l'esito è stato positivo, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
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ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
Art. 51 Svolgimento dell'attività amministrativa
Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
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PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'
| Art. 52 Demanio e patrimonio | Art. 53 Ordinamento finanz e contabile |
| Art. 54 Revisione economico-finanziaria | |
Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 53 Ordinamento finanziario e contabile
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con 152 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 54 Revisione economico-finanziaria
La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 53, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
I SERVIZI
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme: a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma ed anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione, soprattutto sotto l'aspetto sociale.
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FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il Comune, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni. Il comune ne garantisce la costituzione, in condizioni di pari dignità e di reciproco interesse tra gli enti aderenti, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza, l'economicità e la produttività dei servizi.
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Art. 62 Decreti e determinazioni
Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre norme, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti". Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni. Entro i successivi tre giorni sono depositati in copia presso la segreteria comunale. Le determinazioni dirigenziali non sono soggette a pubblicazione. Tutti gli atti del Sindaco, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
Art. 63 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 64 Organizzazione del personale
Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Art. 65 Stato giuridico e trattamento economico del personale
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche direttive o di alta specializzazione, previsti nella dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.. Gli incarichi direttivi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Art. 67 Commissione di disciplina
E' istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Sono fatte salve le disposizioni in materia contenute in leggi o in accordi sindacali.
Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni attribuite al Direttore generale; allo stesso viene in tal caso corrisposto un compenso aggiuntivo, determinato dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, di natura provvisoria in attesa della definitiva disciplina della materia in sede di contrattazione collettiva. Il Sindaco ha la facoltà di attribuire al Segretario comunale le funzioni di cui all'art. 97 comma IV lett. D) del D. Lgs, n. 267/2000
Art. 69 Responsabili degli uffici e dei servizi
Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente, nelle materie indicate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
Art. 71 Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
Il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.
Con regolamento specifico verranno stabilite le modalità di nomina del difensore civico, i requisiti richiesti, la sua durata, i suoi poteri, le sue attribuzioni ed i rapporti con gli altri organi del comune. Il Comune attua l'ufficio del difensore civico attraverso convenzioni con altre Amministrazioni locali avvalendosi di un ufficio costituito in comune o direttamente dell'ufficio di altri enti.
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DISPOSIZIONI FINALI
Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.
Art. 74 Approvazione e modifiche dello statuto
L'approvazione e le modifiche dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.